Statuto dell’Accademia Galileiana

STATUTO DELL’ACCADEMIA GALILEIANA DI SCIENZE LETTERE ED ARTI

approvato in data 19 febbraio 2011

Titolo I. Natura e scopi

Art. 1 – Natura e storia

L’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Padova trae origine dall’Accademia dei Ricovrati (1599) e da quella di Arte Agraria (1768), fuse insieme per effetto della Ducale Veneta 18 marzo 1779. Con il titolo di Accademia di Scienze, Lettere ed Arti (SS. LL. AA) in Padova fu successivamente riconosciuta dal Regno Italico (Decreto 25 dicembre 1810), dall’Impero Austriaco (Decreto 28 febbraio 1817) e dal Governo Italiano (Decreto 21 febbraio 1867), assorbendo poi l’Accademia Scien¬tifica Veneto–Trentina–Istriana di Padova (Decreto 26 marzo 1936), e assumendo in seguito la denominazione di Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti (Decreto 27 ottobre 1949) e infine l’attuale denominazione di Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Padova (Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999).

Art. 2 – Scopi

L’Accademia ha come fine la promozione culturale nel campo delle Scienze, delle Lettere, delle Arti, delle Tecniche e delle Professioni. Tale promozione trova espressione nella originalità delle ricerche e dei risultati conseguiti dai soci, o da studiosi da essi presentati, resi pubblici in adunanze del Corpo accademico mediante memorie ed elaborati d’autore. Vi contribuiscono anche convegni di studio, mostre, concerti, premi ed altresì la presentazione e l’illustrazione di opere di particolare validità scientifica.

Art. 3 – Personalità e sede

L’Accademia ha personalità giuridica. Essa ha sede in Padova, in via Accademia, 7, nell’edificio che fu la Reggia dei Carraresi.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Accademia è costituito da beni immobili, collezioni librarie e artistiche e altri beni mobili. Le sue pubblicazioni sono “Atti e Memorie” e le collane accademiche. L’Accademia tutela e promuove la funzione culturale del suo patrimonio artistico, storico e bibliografico, costituito dalla Reggia dei Carraresi con i suoi affreschi, dalle raccolte museali, dall’archivio storico e dalla biblioteca quale oggetto e occasione di studio.

Titolo II. Soci

Art. 5 – Soci accademici

L’Accademia si compone di soci: effettivi, corrispondenti, effettivi in soprannu¬mero, corrispondenti in soprannumero, stranieri e onorari. I soci sono divisi in due classi: 1) di scienze matematiche, fisiche e naturali; 2) di scienze morali, lettere ed arti.

Art. 6– Soci effettivi

I soci effettivi sono in numero di novanta, egualmente ripartiti nelle due classi. I soci effettivi:
- sono eletti dal Consiglio Accademico, con le modalità indicate dall’Art. 27 e dal Regolamento, su una rosa presentata dagli effettivi ed effettivi in sopranumero della classe di loro possibile appartenenza, di regola tra i soci corrispondenti che si siano manifestati particolarmente attivi nella vita accademica. Possono anche essere proposte, in via eccezionale, altre persone che abbiano illustrato in modo particolare le scienze matematiche, fisiche e naturali, le scienze morali, le lettere, le arti, le tecni¬che e le professioni o l’Accademia stessa;
- partecipano alle adunanze pubbliche e private;
- collaborano singolarmente e nelle commissioni con l’Ufficio di Presidenza per la gestione di attività accademiche.

Art. 7 – Soci corrispondenti

I soci corrispondenti sono in numero di centodieci egualmente ripartiti nelle due classi. I soci corrispondenti:
- sono eletti dal Consiglio Accademico, con le modalità indicate dall’Art. 27 e dal Regolamento, su una rosa presentata dagli effettivi ed effettivi in sopranumero della classe di loro possibile appartenenza, tra persone distintesi nelle scienze, lettere, arti, tecniche e professioni o per attività culturale a favore dell’Accademia stessa.
- partecipano alle adunanze pubbliche.

Art. 8 – Doveri dei soci effettivi e corrispondenti

I soci effettivi e corrispondenti sono tenuti a presentare, entro un biennio dalla loro nomina, una propria comunicazione o memoria o elaborato d’autore.

Art. 9– Soci in soprannumero

Al termine dell’Anno Accademico in cui compiono l’ottantesimo anno di età i soci effettivi ed i soci corrispondenti passano nella categoria dei soci in soprannumero, rispettivamente effettivi e corrispondenti. Il socio in soprannumero conserva tutti i diritti e le prerogative posseduti precedentemente. I soci che per qualsiasi motivo non siano in grado di partecipare regolarmente alle adunanze dell’Accademia possono, a loro richiesta, con delibera del Consiglio Accademico, essere dichiarati in soprannumero. Lo stesso provvedimento può essere adottato per iniziativa del Consiglio Accademico nei confronti dei soci effettivi che non abbiano partecipato per un biennio alle adunanze. I posti già occupati da soci passati in soprannumero sono considerati vacanti ai fini del conteggio del numero massimo dei soci.

Art. 10 – Soci stranieri

I soci stranieri sono in numero di venti, egualmente ripartiti nelle due classi. I soci stranieri:
- sono eletti dal Consiglio Accademico, con le modalità indicate dall’Art. 27 e dal Regolamento, su una rosa presentata dagli effettivi ed effettivi in soprannumero della classe di loro possibile appartenenza, scegliendoli tra persone straniere che abbiano avuto peculiari rapporti di studio e di lavoro con l’Accademia o godano di rilevante fama nella scienza e nella cultura ;
- partecipano, secondo la loro possibilità, alle adunanze pubbliche;
- presentano, in occasione della loro proclamazione, una comunicazione o memoria o elaborato d’autore. Tali contributi possono anche essere spediti al Presidente che ne curerà la comunicazione in pubblica adunanza.

Art. 11– Soci onorari

I soci onorari sono nominati dal Consiglio Accademico su proposta dell’Ufficio di Presidenza o di dieci soci effettivi:
- o per chiara fama nel campo delle scienze, lettere ed arti, tecniche e professioni;
- o per meriti acquisiti in dimostrata sollecitudine nei confronti dell’Accademia. Possono altresì essere nominati, pro-tempore, i rappresentanti di istituzioni (sovranazionali, europee, statali, regionali, comunali, di università, di sovrintendenze ecc.), nonché di enti privati solleciti di essa. I soci onorari possono scegliere la classe di appartenenza. Hanno gli stessi diritti dei soci effettivi in soprannumero.

Art. 12 – Riconoscimento dei nuovi soci

Le nomine dei soci hanno ufficiale riconoscimento con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Art. 13 – Attività culturale dei soci

L’attività culturale dei soci si manifesta in “memorie” e “elaborati d’autore”. Entrambi attengono a originali contributi scientifici, letterari, tecnici o artistici. Gli elaborati d’autore concernono in particolare le discipline artistiche e tecniche, sono acquisiti alla raccolta museale e sono accompagnati da una nota tecnica descrittiva. Gli scritti dei soci sono presentati nelle adunanze pubbliche del Corpo accademico. Scritti di chi non appartiene all’Accademia possono essere presentati da un socio che ne è garante e il cui nome sarà indicato nella stampa. Le presentazioni sono sottoposte a discussione e all’approvazione dei soci. L’approvazione autorizza la Presidenza alla stampa nell’organo ufficiale dell’Accademia “Atti e Memorie” e all’inserzione degli elaborati d’autore nelle raccolte museali. Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, può chiedere il parere di una commissione competente eletta dal Consiglio Accademico. Delle attività straordinarie (convegni, giornate di studio, mostre, premi, ecc.) promosse ai sensi dell’art. 2, come pure delle comunicazioni di carattere monografico di particolare impegno, l’Ufficio di Presidenza può disporre la pubblicazione nelle collane accademiche.

Titolo III. Organi

Art. 14 – Organi

Sono organi dell’Accademia:
- il Corpo accademico;
- il Consiglio Accademico;
- l’Ufficio di Presidenza;
- il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 15 – Corpo accademico

Il Corpo accademico è costituito da tutti i soci. Si riunisce periodicamente in adunanze pubbliche ordinarie per l’abituale attività scientifica. Può essere convocato per esprimere pareri su attività di carattere generale o relative alle singole classi e/o categorie di soci.

Art. 16 – Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico è costituito dai soci effettivi ed effettivi in soprannume¬ro. Il Consiglio è convocato dal Presidente in adunanza privata. Il Consiglio:
- promuove l’indirizzo generale dell’Accademia;
- su proposta dell’Ufficio di Presidenza, approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge nel suo seno i membri dell’Ufficio di Presidenza;
- nomina i soci onorari;
- elegge, su una rosa indicata dalle singole classi, i soci effettivi, corrispondenti e stranieri;
- delibera su mutamenti statutari. Il Consiglio si riunisce a classi separate per:
- avanzare proposte all’Ufficio di Presidenza;
- indicare, in occasione delle elezioni dei soci, la rosa dei candidati a soci effettivi, corrispondenti e stranieri;
- dare pareri all’Ufficio di Presidenza sulla formazione di Commissioni di studio e ricerca.

Art. 17 – Ufficio di Presidenza

L’Ufficio di Presidenza è costituito dai seguenti membri, scelti tra i soci effettivi ed effettivi in soprannumero: il Presidente, il Vicepresidente, i due Segretari di classe, il Bibliotecario, il Conservatore e l’Amministratore. L’Ufficio:
- può chiamare a coadiuvarlo altri soci con specifici incarichi;
- promuove e coordina le attività dell’Accademia;
- segnala alle classi le discipline non rappresentate, anche proponendo posti vacanti a loro riservati;
- nomina commissioni di ricerca e di studio per particolari programmi di attività.

Art. 18 – Nomina del presidente e del vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti, con le modalità di cui all’art. 28, dal Consiglio Accademico tra i soci effettivi ed effettivi in soprannumero e la loro nomina riceve riconoscimento ufficiale con decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Essi non possono appartenere alla stessa classe, durano in carica un triennio e possono essere rieletti consecutivamente alla stessa carica di norma per un solo trien¬nio. Qualora almeno la metà dei soci effettivi, computando tra questi i soci in soprannumero solo se presenti esprima per iscritto la proposta di proroga del Presidente e del Vicepresidente per un terzo triennio, tale proposta viene messa in votazione nella adunanza del Consiglio Accademico convocata ai sensi dell’art. 28. Nel caso di nuova nomina il Presidente viene scelto nella classe diversa da quella del Presidente uscente. I due Segretari, scelti uno per classe, il Bibliotecario, il Conservatore, e l’Amministratore sono pure nominati dal Consiglio Accademico tra i soci effettivi ed effettivi in soprannumero; durano in carica un triennio e possono essere rieletti. L’Ufficio di Presidenza entra in carica all’apertura dell’anno accademico.

Art. 19 – Funzioni del Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la direzione generale dell’Accademia, sovrintende alle pubblicazioni, cura l’osservanza dello statuto, convoca e presiede le adunanze. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 20 – Funzioni dei Segretari

I Segretari provvedono alla compilazione dei verbali delle sedute, da inserire, assieme ad ogni notizia delle attività accademiche, negli Atti e Memorie, di cui curano l’edizione annuale; ciascuno per la rispettiva classe concorrono alla cura delle iniziative ordinarie e straordinarie e collaborano alla programmazione dell’attività accademica.

Art. 21 – Funzioni del Bibliotecario

Il Bibliotecario cura l’ordinamento della biblioteca e dell’archivio, provvede agli scambi di pubblicazioni con istituzioni nazionali e straniere, mantiene i rapporti con gli enti nazionali e locali aventi competenza in materia di biblioteche ed archivi, propone alla Presidenza programmi di ricerca e studio per lo sviluppo della biblioteca e dell’archivio, con particolare riguardo alla sua informatizzazione, e collabora alla programmazione dell’attività accademica.

Art. 22 – Funzioni del Conservatore

Il Conservatore cura e sorveglia il patrimonio artistico immobiliare e quello mobiliare (arredi, quadri, strumenti, ecc.), cura la catalogazione e lo sviluppo delle raccolte museali, propone alla Presidenza, anche in collaborazione con il Bibliotecario, iniziative di studio e di mostre di interesse accademico, mantiene i rapporti con le istituzioni nazionali e locali aventi competenza nel patrimonio di sua cura, oltre a collaborare alla programmazione dell’attività accademica.

Art. 23 – Funzioni dell’amministratore

L’Amministratore attende alla gestione economica dell’Accademia secondo le norme stabilite dal Regolamento, oltre a collaborare alla programmazione dell’attività accademica.

TITOLO IV. Riunioni e Deliberazioni

Art. 24 – Adunanze pubbliche

In ogni adunanza pubblica ordinaria si premettono le comunicazioni del Presidente e dei Segretari. Seguono le letture e comunicazioni dei soci e quelle degli studiosi estranei presentate dai soci, secondo le disposizioni dell’art. 13.

Art. 25 – Adunanze private

Gli argomenti da trattare nelle adunanze private del Consiglio Accademico devono essere singolarmente enunciati nell’ordine del giorno comunicato ai soci con l’invito per la seduta. Sopra ogni argomento e prima di ogni deliberazione è aperta la discussione.

Art. 26 – Validità delle adunanze

Eccettuati i casi previsti dagli Artt. 27 e 28 del presente statuto, le votazioni del Consiglio Accademico, sopra gli argomenti iscritti all’ordine del giorno comunicato ai soci, in prima convocazione sono valide quando il numero dei soci presenti raggiunga la metà più uno dei soci effettivi, computando tra questi i soci in soprannumero solo se presenti. In seconda convocazione il quorum richiesto per la validità della seduta, da computare con la medesima modalità di cui al precedente comma, scende ad un terzo. Ferma restando la limitazione di cui al comma precedente, le deliberazioni, salvo quanto disposto dagli artt. 27 e 28, sono adottate a maggioranza dei voti.

Art. 27 – Designazione dei soci

Le designazioni dei soci effettivi, corrispondenti e stranieri, per i posti dichiarati vacanti ogni anno dall’Ufficio di Presidenza, vengono effettuate in adunanza privata del Consiglio Accademico una sola volta all’anno. Per la validità dell’adunanza è necessario che il numero dei presenti raggiunga la maggioranza dei soci effettivi, com¬putando tra questi i soci in soprannumero solo se presenti. Quando sia necessaria una seconda adunanza è sufficiente che il numero dei presenti raggiunga un terzo dei soci effettivi, computando tra questi i soci in soprannumero solo se presenti. Quando nemmeno in seconda convocazione i presenti raggiungano il numero indicato, le elezioni sono rinviate all’anno accademico successivo. Sono eletti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. Quanto non disposto dal presente articolo può essere oggetto del Regolamento di cui al successivo Art. 34.

Art. 28 – Nomina dell’Ufficio di Presidenza

La votazione per la nomina del Presidente, del Vicepresidente e degli altri membri dell’Ufficio di Presidenza viene effettuata dal Consiglio Accademico in non più di due adunanze. In prima convocazione l’adunanza è valida se il numero dei presenti raggiunge la maggioranza dei soci effettivi, computando tra questi i soci in sopran-numero solo se presenti. Sono eletti i soci effettivi ed effettivi in soprannumero che hanno ottenuto almeno i due terzi dei voti dei presenti. Qualora nella prima convocazione non si raggiunga il numero necessario per la sua validità, o il numero minimo dei voti favorevoli, il Consiglio è riconvocato in un altro giorno ed è ritenuto valido qualunque sia il numero dei presenti. Sono eletti i soci effettivi ed effettivi in soprannumero che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. Ove tale maggioranza non venga raggiunta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio tra i due soci che abbiano ricevuto il maggior numero di voti.

TITOLO V. Gestione ed Amministrazione

Art. 29 – Entrate

L’Accademia provvede alle spese inerenti alla sua attività e a quelle di manutenzione e amministrazione mediante il reddito del patrimonio fruttifero, la vendita delle proprie pubblicazioni, la dotazione del Ministero competente, il contributo della Regione Veneto, le eventuali erogazioni di Enti pubblici e privati e il contributo dei soci.

Art. 30 – Bilancio preventivo e consuntivo

L’Accademia non ha fini di lucro; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra i soci, anche in forme indirette. L’eventuale avanzo di gestione va reinvestito nelle attività e nei servizi previsti dal presente Statuto. Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario l’Amministratore sottopone al Consiglio Accademico il bilancio preventivo delle entrate e delle uscite. Entro i primi 4 mesi dell’esercizio, l’Amministratore redige inoltre il conto consuntivo dell’esercizio precedente e dello stato del patrimonio al termine di tale esercizio, documenti da assoggettare all’esame dei revisori di cui al successivo art. 31 e quindi all’approvazione del Consiglio Accademico.

Art. 31 – Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica un triennio. E’ composto di tre membri effettivi ed un membro supplente, nominati, di regola, dal Consiglio Accademico.

Art. 32 – Anno Accademico

L’anno accademico decorre dal 1 novembre al 31 ottobre dell’anno successivo. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare, a meno che non vengano emanate diverse disposizioni fiscali.

Art. 33 – Archivio

I documenti e i manoscritti di memorie conservati nell’archivio potranno essere consultati, previo accordo con la Presidenza, esclusivamente nella sede dell’Accademia, su presentazione di una richiesta scritta e nel rispetto della normativa sul diritto d’autore e sulla tutela dei dati personali.

TITOLO VI. Norme finali

Art. 34 – Regolamento interno

L’Accademia può dotarsi di un regolamento interno, predisposto dall’Ufficio di Presidenza e approvato dal Consiglio Accademico. Eventuali modifiche del regolamento possono essere proposte dall’Ufficio di Presidenza o da almeno 10 soci effettivi o effettivi in soprannumero e vanno approvate dal Consiglio Accademico.

Art. 35 – Modifiche dello statuto

Non può essere promossa la modifica dello statuto se non a seguito di proposta presentata da almeno dieci soci effettivi o effettivi in soprannumero ed approvata dal Consiglio Accademico con il voto favorevole della metà più uno dei soci effettivi, computando tra questi i soci in soprannumero solo se presenti.

Art. 36 – Relazione al Ministero

Ogni anno, nei termini di legge, il Presidente trasmette al Ministero competente una relazione sull’attività svolta dall’Accademia nell’anno precedente.

Art 37 - Scioglimento dell’Accademia

Lo scioglimento dell’Accademia è deliberato, con le maggioranze richieste dalla legge, dal Consiglio Accademico, il quale, se del caso, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di estinzione dell’Accademia per qualunque causa, ogni sua attività patrimoniale verrà destinata a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di legge, salvo diversa destinazione imposta dalle norme, con vincolo di destinare il patrimonio residuo alla ricerca scientifica.

L'Accademia

L'Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, già Patavina, erede della “Accademia dei Ricovrati”, costituitasi in Padova il 25 novembre 1599, ha la propria sede nel trecentesco palazzo dei Signori da Carrara.

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